Art. 7.
(Delega al Governo per la riforma della disciplina dello spettacolo dal vivo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi, recanti norme per la riforma della disciplina dello spettacolo dal vivo, in conformità dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) allo scopo di limitare l'impegno finanziario dello Stato e di offrire maggiori garanzie ai soggetti destinatari degli interventi, modificare il sistema di alimentazione del Fondo unico per lo spettacolo, prevedendo che al raggiungimento dell'ammontare del fabbisogno effettivo, determinato su base triennale, oltre al relativo stanziamento da parte dello Stato, concorrano anche le seguenti fonti di finanziamento:

              1) il 25 per cento dei fondi derivanti dalle estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto;

              2) il 20 per cento dei fondi destinati da «ARCUS Spa» al comparto dei beni e delle attività culturali;

              3) il 50 per cento dei fondi gestiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativi ai premi non riscossi del gioco del lotto e delle lotterie nazionali;

              4) una percentuale, stabilita con i medesimi decreti legislativi, dell'intero ammontare delle entrate del sistema audiovisivo pubblico;

 

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              5) una percentuale, stabilita con i medesimi decreti legislativi, delle somme derivanti da atti di convenzione stipulati con il sistema delle fondazioni bancarie;

          b) riordinare l'attività dell'ETI sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

              1) ampliamento delle funzioni di promozione già esercitate dall'ETI nei confronti del teatro di prosa e della danza a tutte le forme dello spettacolo dal vivo in Italia e all'estero;

              2) attribuzione all'ETI di un effettivo ruolo di coordinamento dell'attività di distribuzione degli eventi dello spettacolo dal vivo, attraverso convenzioni con le regioni e accordi con gli organismi competenti nell'ambito delle stesse regioni;

              3) attribuzione ad una società collegata all'ETI, appositamente istituita, delle funzioni relative alla gestione, diretta o indiretta, delle sale;

              4) costituzione, all'interno dell'ETI, di una struttura operativa in grado di elaborare progetti innovativi per tutti i settori dello spettacolo dal vivo, al fine di promuovere l'acquisizione di adeguati interventi finanziari da parte dell'Unione europea;

          c) riordinare il ruolo e le funzioni dei teatri stabili ad iniziativa pubblica sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

              1) verifica della effettiva capacità di ciascun soggetto di operare stabilmente nell'ambito del territorio di riferimento, svolgendo in modo prevalente all'interno del medesimo la propria attività di produzione;

              2) obbligo di allestimento di opere di autori contemporanei, prevalentemente italiani e europei;

              3) costituzione di un repertorio di opere di riconosciuto valore culturale e conseguente formazione di un nucleo artistico con contratti di durata almeno triennale;

 

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              4) inserimento nel nucleo artistico di cui al numero 3) di giovani attori, allo scopo di consentire agli stessi un'adeguata qualificazione professionale;

              5) previsione di limiti minimi di attività diversificati in relazione alle esigenze del territorio di riferimento;

              6) imposizione di un tetto massimo agli impegni finanziari relativi alla ospitalità di altre formazioni nelle sale direttamente gestite;

          d) riordinare il ruolo e le funzioni degli organismi di formazione e di promozione del pubblico sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

              1) attribuzione ai predetti organismi della denominazione di centri regionali o interregionali di promozione della cultura dello spettacolo;

              2) attribuzione di funzioni di tutela per tutte le forme dello spettacolo dal vivo;

              3) verifica della loro effettiva capacità di instaurare un rapporto con il territorio di riferimento anche sul piano istituzionale, nonché previsione del loro riconoscimento con legge da parte delle regioni competenti, della possibilità di stipulare convenzioni con gli enti locali e del requisito della disponibilità di sale;

              4) effettiva realizzazione di progetti promozionali diretti alle scuole di ogni ordine e grado;

              5) svolgimento di attività formativa e informativa rivolta anche ai docenti;

              6) utilizzo di siti di valore storico-archeologico ai fini della promozione del turismo culturale;

              7) sostegno prevalente alla drammaturgia contemporanea italiana ed europea;

          e) riordinare il ruolo e le funzioni delle fondazioni lirico-sinfoniche sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

              1) revisione della loro dislocazione sul territorio nazionale in modo da consentire

 

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una ordinata e uniforme fruizione della cultura musicale classica da parte di tutti i cittadini;

              2) revisione dei loro organici e conseguente rideterminazione, con cadenza triennale, dell'attività che sono tenute a svolgere;

              3) valorizzazione di autori contemporanei;

              4) inserimento al loro interno di giovani artisti allo scopo di consentire agli stessi una adeguata qualificazione professionale;

              5) obbligo di elaborare adeguati progetti di distribuzione delle opere prodotte;

          f) riordinare gli organismi consultivi per l'assegnazione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

              1) soppressione delle Commissioni consultive e del Comitato per i problemi dello spettacolo, istituiti ai sensi dell'articolo 1, commi 59 e seguenti, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni;

              2) istituzione di un unico organismo denominato «Consiglio nazionale per lo spettacolo dal vivo», composto dal direttore della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali, che lo presiede, da esperti nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, in numero di tre, e dalla Conferenza unificata, in numero di tre, con il compito di esprimere pareri obbligatori e vincolanti, salvo motivata decisione in difformità da parte del medesimo Ministro, acquisito il parere della Conferenza unificata, sulla valutazione dei progetti presentati e sull'entità della sovvenzione da assegnare. La valutazione dei progetti è effettuata, sul piano quantitativo, in relazione al costo complessivo dell'attività e, sul piano qualitativo,

 

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in relazione alle funzioni del progetto e in particolare:

                  2.1) agli scopi istituzionali;

                  2.2) alla capacità effettiva di promuovere la cultura del settore dello spet-tacolo dal vivo al quale il progetto si riferisce;

                  2.3) alla effettiva rispondenza dell'attività alle reali esigenze del territorio di riferimento;

                  2.4) al valore culturale del progetto, giudicato anche in rapporto alla tradizione consolidata in Italia delle varie forme dello spettacolo dal vivo;

              3) previsione della possibilità, da parte dei soggetti interessati, di presentare istanze per la revisione dei provvedimenti adottati dal Consiglio nazionale di cui al numero 2) alla Conferenza unificata, che esprime il proprio parere entro il termine perentorio di un mese dalla data di ricezione delle istanze medesime.

Capo III

AGEVOLAZIONI E SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI FISCALI